Statuto Comunale - Capo III - Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Lo Statuto Comunale di Torlino Vimercati è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 12 giugno 1991; modificato con delibera Consiglio Comunale n° 24 del 17 giugno 1994; integrato con delibera n° 17 del 30 giugno 2005.

Descrizione

Art. 7 - Partecipazione

  1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l’intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
  2. A tali fini:

    1. assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all’informazione e all’accesso ai provvedimenti amministrativi;
    2. garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimento relativi all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
    3. valorizza le libere forme associative;
    4. promuove organismi di partecipazione,

Art. 8 - Informazione e diritti dei cittadini

  1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
  2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
  3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
  4. Il Regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.


Art. 9 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

  1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
  2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
  3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

    1. prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
    2. presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare.
    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
     
  4. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celebrità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
  5. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 10 - Libere forme associative

  1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.
  2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

    1. il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
    2. il diritto di essere consultate prima dell’adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
     
  3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l’uso di locali comunali, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.
  4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell’atto costitutivo.
  5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere dei Capigruppo.

 

Art. 11 - Organismi di partecipazione

  1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
  2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari – generali o limitate a specifiche categorie di cittadini – per discutere temi di particolare importanza.
  3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.


Art. 12 - L’iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

  1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.
  3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.


Art. 13 - Referendum consultivi

  1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza, su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
  2. Il referendum è indetto su richiesta:

    1. del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
    2. di 1/3 dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto al voto.
     
  3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazione letterale del quesito.
  4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta sentiti i Capigruppo, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.
  5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
  6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

    1. i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
    2. l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
    3. le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
     
  7. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.
  8. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.
  9. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante l’adozione di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
  10. La richiesta di referendum popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

    1. insufficienza del numero di firme valide;
    2. incompetenza comunale in materia;
    3. incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
     
  11. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.
  12. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalla ore 8 alle ore 22.
  13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali. Le norme relative ai referendum nazionali si applicano anche per stabilire quanto il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto o respinto.
  14. All’ordine finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio

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