Art. 14 - Organi del Comune
- Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 giugno 1990 n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, sono:
Il Consiglio comunale;
La Giunta comunale;
Il Sindaco.
- Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- La Giunta comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.
- Il Sindaco è l’organo responsabile della Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell’Ente. E’ capo della Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
- Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
Art. 15 - Il Consiglio comunale: poteri
- Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l’attuazione.
- Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Art. 16 - Sessioni del Consiglio comunale
- Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
- Negli altri casi il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.
- Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d’urgenza con procedura di convocazione abbreviata.
Art. 17 - Votazione e funzionamento del Consiglio comunale
- Salvo casi particolari previsti dalla legge nessuna delibera è valida se non è adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta corrisponde al numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti.
Non si computano nel determinare la maggioranza dei votanti:
coloro che dichiarano di astenersi prima dell’inizio della votazione;
coloro che escono dalla sala prima della votazione;
le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Art. 18 - Le competenze del Consiglio comunale
- Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:
1. Organizzazione istituzionale dell’Ente:
- Statuto
- istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
- convalida dei Consiglieri eletti;
- costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione;
- costituzione delle Commissioni consiliari consultive;
2. Esplicazione dell’autonomia giuridica:
- Regolamenti comunali;
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- istituzione e ordinamento dei tributi
3. Indirizzo dell’attività:
- programmi generali e di settore;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- programmi di opere pubbliche e relativi progetti e piani finanziari;
- bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
- piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero programmi annuali e pluriennali per l’attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi;
- pareri sulle dette materie;
4. Organizzazione interna dell’Ente:
- ordinamento degli uffici e dei servizi;
- piante organiche e loro variazioni;
- assunzione diretta dei pubblici servizi;
- concessione dei pubblici servizi;
- costituzione di istituzioni;
- costituzione di aziende speciali e loro statuti;
- indirizzi operativi per le aziende e istituzioni;
- Regolamenti di organizzazione;
- affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione
5. Organizzazione esterna dell’Ente:
- le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici;
- costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unione di comuni ed accordi di programma;
- definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. Gestione ordinaria e straordinaria:
- Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
- La partecipazione a società di capitali;
- La contrazione di mutui;
- L’emissione dei prestiti obbligazionari;
- Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
7. controllo dei risultati di gestione:
- conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione;
- elezione del Revisore del Conto;
Art. 19 - Processi verbali
- I processi verbali delle deliberazioni, redatti a cura del Segretario a norma dell’art. 30 del presente Statuto sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano.
- I verbali delle sedute vengono sottoposti a lettura e approvazione all’inizio della sessione successiva.
Art. 20 - Gruppi consiliari
- Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo.
Art. 21 - Commissioni consiliari
- In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
- Il Regolamento disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
- I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
- Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali.
Art. 22 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali
- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- I Consiglieri comunali hanno diritto di notizie su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
- Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
- Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.
Art. 22/bis - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali
- Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista stessa.
- Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.
Art. 22/ter
- Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il Consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale deve darne comunicazione scritta motivata al Presidente entro tre giorni dallo svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del Consigliere, procede d’ufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi 10 giorni dalla notifica il Consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il Consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.
Art. 23 - Regolamento interno
- Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.
Art. 24 - Composizione della Giunta
- La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di due Assessori.
- Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
- Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.
Art. 25 - Elezione del Sindaco e della Giunta
- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di una commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.
- Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
Art. 26 - Le competenze della Giunta
- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
- La Giunta compie tutti gli atti amministrativi, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari.
- La Giunta riferisce, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di esso.
- Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
- Nessuna deliberazione è valida se non intervengono la maggioranza assoluta dei componenti al Giunta in carica e se il provvedimento non è approvato a maggioranza assoluta dei votanti.
- Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario comunale e dall’Assessore anziano.
Art. 27 - Il Sindaco: funzioni e poteri
- Il Sindaco è l’organo responsabile della Amministrazione del Comune.
- In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
- In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, ne fa le veci l’Assessore più anziano di età.
- Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
- Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 48 della Legge 8.6.1990 n. 142.
- Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge 8.6.190 n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.
Art. 28 - Il Sindaco: competenze
- Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione del Comune:
1. controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa all’attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
2. nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all’art. 38 della legge n. 142/90;
- Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.
Art. 28/bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- Le dimissioni presentante dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.