Statuto Comunale - Capo V - Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Lo Statuto Comunale di Torlino Vimercati è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 12 giugno 1991; modificato con delibera Consiglio Comunale n° 24 del 17 giugno 1994; integrato con delibera n° 17 del 30 giugno 2005.

Descrizione

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Compete al Consiglio Comunale:

    1. approvare la pianta organica del personale in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro.
    2. Approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all’esercizio dei diritti fondamentali.
    3. Approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
     
  2. Tali atti e tutta l’attività relativa all’organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati alla gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.
  3. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità di cui all’art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all’art. 2222 dello stesso Codice.
  4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.
  5. È istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell’Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 30 - Il Segretario comunale

  1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
  2. La legge dello Stato regola l’intera materia relativa al Segretario comunale.
  3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.
  4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare:

    1. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro nonché l’orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;
    2. adotta gli atti di gestione del personale e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
    3. coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
    4. richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione;
    5. esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo;
    6. E’ data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
     
  5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.
  6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall’Amministrazione;
  7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art. 31 - I pareri

  1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all’addetto all’Ufficio interessato.
  2. Tali pareri preliminari, in mancanza del Responsabile del Servizio, sono fatti proprio dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.
  3. il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell’atto.
  4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell’oggetto.

Art. 32 - I servizi pubblici locali

  1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
  3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, in concessione a tersi e attraverso le seguenti forme di gestione:

    1. convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
    2. consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comune;
    3. istituzioni per la gestione dei servizi sociali;
    4. in concessione a terzi.
    5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 33 - Le Convenzioni

  1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.
  2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 34 - I Consorzi

  1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quanto siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
  2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’articolo 33, unitamente allo Statuto del Consorzio.
  3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
  4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
  5. L’Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
  6. L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
  7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
  8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’esercizio di determinatefunzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.

Art. 35 - Istituzioni

  1. l Consiglio comunale, per l’esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale, delibera la costituzione di istituzioni ai sensi dell’art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione nomina a maggioranza il Direttore.
  4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
  5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.
  6. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 36 - Accordi di programma

  1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l’interesse primario o prevalente sull’opera o sull’intervento.
  3. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato.
  6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
  7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
  8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 37 - Unione di Comuni

  1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia,ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
  2. Può anche far parte dell’Unione un solo Comune con popolazione tra i 5.000 e 10.000 abitanti.
  3. L’atto costitutivo ed il Regolamento dell’Unione sono approvati con unica deliberazione dei consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  4. Sono organi dell’Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.
  5. Il Regolamento dell’Unione contiene l’indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
  6. Entro dieci anni dalla costituzione dell’Unione deve procedersi alla fusione,a norma dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l’Unione è sciolta.
  7. All’Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
  8. Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni.
  9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla Costituzione l’Unione di Comuni viene costituita in comune con legge Regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tal termine su richiesta dei Comuni dell’Unione.

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