Art. 40 - Autonomia finanziaria
- L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
- Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.
- Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.
Art. 41 - Controlli di gestione
- Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
- Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
- Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento gestionale.
- Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario comunale.
Art. 42 - Servizio di tesoreria
- Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
1. alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
2. al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
- I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.
Art. 43 - Contabilità
- L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
- Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
Art. 44 - Risultati e controllo di gestione
- I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- Tale forma di contabilità è disposta in modo da rendere anche possibile un controllo economico interno della gestione.
Art. 45 - Revisore del Conto
- Il Consiglio comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
- Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:
1. chi è Amministratore del Comune nell’ultimo triennio;
2. chi ha rapporti di prestazione d’opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
3. chi è partente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
4. l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
- L’incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l’incarico di Revisore del Conto.
- Il Revisore del Conto provvede:
1. a collaborare con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
2. a controllare l’amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
3. ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;
4. a controllare la consistenza e l’esistenza di valori o titoli di proprietà;
5. a formulare proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
6. a presentare relazione scritta alla Giunta, entro il 30 settembre di ogni anno, sull’andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione di residui;
7. a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione;
- Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).
- Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppo consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.
- Nell’ambito dell’esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:
1. suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;
2. dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;
3. dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.
- Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.
- Il Revisore del Conto cessa dall’incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.