Statuto Comunale - Capo VII - Finanza e controllo di gestione

Lo Statuto Comunale di Torlino Vimercati è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 12 giugno 1991; modificato con delibera Consiglio Comunale n° 24 del 17 giugno 1994; integrato con delibera n° 17 del 30 giugno 2005.

Descrizione

Art. 40 - Autonomia finanziaria

  1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
  2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.
  3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 41 - Controlli di gestione

  1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
  2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
  3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento gestionale.
  4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario comunale.

Art. 42 - Servizio di tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

    1. alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    2. al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
     
  2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  3. L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.

Art. 43 - Contabilità

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
  2. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 44 - Risultati e controllo di gestione

  1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  2. Tale forma di contabilità è disposta in modo da rendere anche possibile un controllo economico interno della gestione.

Art. 45 - Revisore del Conto

  1. Il Consiglio comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
  2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
  3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:

    1. chi è Amministratore del Comune nell’ultimo triennio;
    2. chi ha rapporti di prestazione d’opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
    3. chi è partente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
    4. l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
     
  4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
  5. L’incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l’incarico di Revisore del Conto.
  6. Il Revisore del Conto provvede:

    1. a collaborare con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
    2. a controllare l’amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
    3. ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;
    4. a controllare la consistenza e l’esistenza di valori o titoli di proprietà;
    5. a formulare proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
    6. a presentare relazione scritta alla Giunta, entro il 30 settembre di ogni anno, sull’andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione di residui;
    7. a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione;
     
  7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).
  8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppo consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.
  9. Nell’ambito dell’esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:

    1. suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;
    2. dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;
    3. dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.
     
  10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.
  11. Il Revisore del Conto cessa dall’incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

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